IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio  1989  e
la tabella XXIX ad esso allegata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 186 del 10 agosto 1989;
  Visto l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 245, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 194 del 21 agosto 1990;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  universitario  nazionale
del 29 ottobre 1992;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Perugia, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  L'art.  110 viene modificato con l'inserimento in ordine alfabetico
del corso di laurea in "ingegneria per l'ambiente e il territorio".